Tradire il coniuge è reato? No più, ma…

All’interno del contratto di matrimonio, uno dei gli obblighi reciproci che gli conferisce maggior valore è di sicuro il vincolo di fedeltà. In altre parole, la fedeltà tra moglie e marito costituisce uno dei capisaldi fondamentali di un matrimonio, assieme all’assistenza e alla collaborazione.

Diventa quindi logico che l’infedeltà coniugale rappresenti ancor oggi il principale motivo di separazione e divorzio. Per sapere se il coniuge è fedele o no, è possibile andare su www.investigatoreprivatofrosinone.it. Tuttavia, non è sempre chiaro a tutti se l’infedeltà rappresenti o meno un reato vero e proprio agli occhi della legge.

L’infedeltà non è reato dagli anni 60

L’infedeltà coniugale non è più un reato già dagli anni 60. Infatti, risalgono al 1968 e al 1969 le due sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimi gli articoli del codice penale 559 e 560. Questi due articoli un tempo assegnavano all’interno dell’ordinamento giuridico una grande rilevanza alla fedeltà coniugale e quindi prevedevano severe conseguenze penali in caso di violazione.

I reati di adulterio e concubinato

In particolare, era previsto il reato di adulterio a carico della moglie infedele al marito punito con una pena detentiva fino a un anno. Era poi previsto anche il reato di concubinato a carico del marito nel caso avesse una concubina, sia a casa sia altrove. In questo caso, era prevista la reclusione fino a due anni.

La lealtà e la fiducia tra i coniugi

Al giorno d’oggi la giurisprudenza ha eliminato questi due reati; tuttavia, continua a riconoscere grande valore alla fedeltà tra i coniugi che viene intesa come lealtà e impegno reciproco tra i coniugi che non devono tradire il vincolo di fiducia che c’è tra di loro.

L’infedeltà come causa di separazione nel diritto civile

L’infedeltà coniugale e la violazione della fedeltà non sono più reati per cui sono producono conseguenze penali. Ciononostante non significa che non ne abbiano sul piano civile; infatti, il l’infedeltà può produrre l’addebito della separazione nel momento in cui sia effettivamente la causa della fine del matrimonio, producendo un deterioramento del rapporto t e l’intollerabilità della convivenza, altro obbligo previsto dell’istituto del matrimonio.